Case mobili e autorizzazione paesaggistica: il DPR 73/2026
Dal 27 maggio 2026 la casa mobile in campeggio non ha più bisogno del nulla osta paesaggistico. Ma solo a sei condizioni precise: ecco quali, e cosa cambia davvero per chi compra.
La notizia in due righe
Il 27 maggio 2026 entra in vigore il DPR 73/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 12 maggio. Modifica il vecchio DPR 31/2017 e toglie un adempimento che pesava da anni su chi gestisce campeggi in zona vincolata: l’autorizzazione paesaggistica per piazzare una casa mobile.
Non è una liberalizzazione totale. È un’esclusione mirata, con sei paletti precisi. Vediamo cosa significa davvero, perché nel mio lavoro questo decreto risolve un nodo che ho visto bloccare contratti per mesi.
Cosa cambia: la casa mobile esce dall’autorizzazione paesaggistica
Fino a oggi, in un campeggio sottoposto a vincolo paesaggistico, l’ingresso di una nuova casa mobile poteva richiedere un passaggio in Soprintendenza. Tempi lunghi, esiti incerti, contenziosi. Il DPR 73/2026 aggiunge all’Allegato A del DPR 31/2017 una nuova lettera A.27: la collocazione, anche continuativa, di mezzi mobili di pernottamento dentro strutture turistico-ricettive all’aperto è ora tra gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica.
Rientrano nell’esclusione:
- caravan
- case mobili per vacanze
- autocaravan
- pertinenze e accessori
La parola chiave è “anche continuativa”: non parliamo solo del camper che entra ed esce, ma della casa mobile che resta in piazzola tutta la stagione.
Le sei condizioni: devono esserci tutte
Qui sta il punto che la maggior parte delle sintesi salta. L’esclusione non è incondizionata. Operano sei requisiti, e devono ricorrere tutti insieme. Ne manca uno, e si torna al vecchio regime.
| # | Condizione | Chi la deve garantire |
|---|---|---|
| 1 | La struttura è già munita di autorizzazione paesaggistica riferita anche alle aree attrezzate (utenze elettriche, idriche, fognarie) | Il campeggio |
| 2 | Il mezzo ha le caratteristiche dei veicoli ricreazionali secondo UNI EN 13878:2007 e aggiornamenti | Il produttore della casa mobile |
| 3 | Possiede i requisiti per la circolazione o il trasporto su strada | Il produttore / il proprietario |
| 4 | È conforme alla normativa regionale di settore, se esistente | Variabile per regione |
| 5 | Nessun collegamento permanente al suolo | Installazione |
| 6 | Reti tecnologiche con sistemi facilmente rimovibili + rimozione a fine attività senza alterare i luoghi | Installazione |
La condizione numero uno è quella che decide tutto. Se il campeggio non ha l’autorizzazione paesaggistica estesa alle aree attrezzate, il decreto non si applica e si resta al regime ordinario. Per questo, prima di comprare una casa mobile da mettere in una struttura vincolata, la domanda da fare al direttore è una sola: la struttura ha l’autorizzazione paesaggistica riferita anche alle aree attrezzate?
Cosa NON cambia (e qui si sbaglia spesso)
Il DPR 73/2026 è chirurgico. Tocca solo le strutture turistico-ricettive all’aperto già autorizzate. Tutto il resto resta com’era:
- Casa mobile su terreno privato: serve ancora il permesso di costruire se l’installazione è permanente. Nessuna novità da questo decreto. Resta valida la guida su cosa serve davvero per la casa mobile su terreno privato.
- Casa mobile su terreno agricolo: l’uso abitativo stabile resta vietato salvo l’eccezione dell’imprenditore agricolo. Il decreto non sposta nulla qui.
- Strutture senza autorizzazione paesaggistica: se il campeggio non è autorizzato sotto il profilo paesaggistico, l’esclusione non scatta.
In sostanza: il decreto premia chi è già in regola. Non sana situazioni irregolari, non apre le zone vincolate al fai-da-te.
L’altra metà del decreto: la procedura semplificata
C’è una seconda modifica, all’Allegato B, lettera B.26. Alcuni interventi sulle strutture ricettive all’aperto già autorizzate passano dall’autorizzazione ordinaria a quella semplificata:
- realizzazione di infrastrutture a rete
- modifica del numero delle aree attrezzate
- diversa collocazione delle aree attrezzate con utenze
Con un limite netto: solo se non ci sono nuove costruzioni e non aumenta la capacità ricettiva. È un alleggerimento per i gestori, non una corsia libera per espandere.
Come si inserisce nel quadro del Decreto Casa
Chi segue la normativa del settore ricorderà il Decreto Casa e il Salva Casa, che avevano già tolto il titolo abilitativo edilizio per le case mobili nelle strutture ricettive autorizzate. Il DPR 73/2026 lavora sull’asse parallelo: non l’edilizia, ma il paesaggio. I due provvedimenti insieme chiudono il cerchio: dentro un campeggio autorizzato e in regola, la casa mobile non richiede né titolo edilizio specifico né nulla osta paesaggistico, a patto che ricorrano le condizioni di ciascun regime.
Resta da fare attenzione a non confondere i due piani: l’esenzione edilizia del Salva Casa e l’esclusione paesaggistica del DPR 73/2026 hanno presupposti diversi. Una struttura può essere a posto sul primo e carente sul secondo. Vanno verificati entrambi.
Cosa fare, in pratica
Se stai valutando l’acquisto di una casa mobile usata da collocare in un campeggio in zona vincolata:
- Chiedi al campeggio se ha l’autorizzazione paesaggistica riferita anche alle aree attrezzate (condizione 1). Senza, il decreto non aiuta.
- Verifica la targhetta della casa mobile: conformità EN 13878 e requisiti di trasporto su strada (condizioni 2 e 3).
- Controlla la normativa regionale: alcune regioni hanno regole proprie sui mezzi ricreazionali (condizione 4).
- Niente collegamenti permanenti: la casa mobile deve restare un manufatto rimovibile (condizioni 5 e 6).
Se i quattro punti sono coperti, dal 27 maggio 2026 l’ingresso in campeggio è un attrito burocratico in meno.
Riferimento normativo: DPR 73 del 20 febbraio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 12 maggio 2026, modificativo del DPR 31/2017. Norma tecnica citata: UNI EN 13878:2007 (veicoli ricreazionali, terminologia). Questa pagina viene aggiornata se intervengono circolari interpretative o modifiche regionali.
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