Vai al contenuto
Normativa & Permessi

Case mobili e autorizzazione paesaggistica: il DPR 73/2026

Dal 27 maggio 2026 la casa mobile in campeggio non ha più bisogno del nulla osta paesaggistico. Ma solo a sei condizioni precise: ecco quali, e cosa cambia davvero per chi compra.

A cura di Andrea Bressan · Aggiornato il 19 maggio 2026 · 7 min di lettura

La notizia in due righe

Il 27 maggio 2026 entra in vigore il DPR 73/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 12 maggio. Modifica il vecchio DPR 31/2017 e toglie un adempimento che pesava da anni su chi gestisce campeggi in zona vincolata: l’autorizzazione paesaggistica per piazzare una casa mobile.

Non è una liberalizzazione totale. È un’esclusione mirata, con sei paletti precisi. Vediamo cosa significa davvero, perché nel mio lavoro questo decreto risolve un nodo che ho visto bloccare contratti per mesi.

Cosa cambia: la casa mobile esce dall’autorizzazione paesaggistica

Fino a oggi, in un campeggio sottoposto a vincolo paesaggistico, l’ingresso di una nuova casa mobile poteva richiedere un passaggio in Soprintendenza. Tempi lunghi, esiti incerti, contenziosi. Il DPR 73/2026 aggiunge all’Allegato A del DPR 31/2017 una nuova lettera A.27: la collocazione, anche continuativa, di mezzi mobili di pernottamento dentro strutture turistico-ricettive all’aperto è ora tra gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica.

Rientrano nell’esclusione:

  • caravan
  • case mobili per vacanze
  • autocaravan
  • pertinenze e accessori

La parola chiave è “anche continuativa”: non parliamo solo del camper che entra ed esce, ma della casa mobile che resta in piazzola tutta la stagione.

Le sei condizioni: devono esserci tutte

Qui sta il punto che la maggior parte delle sintesi salta. L’esclusione non è incondizionata. Operano sei requisiti, e devono ricorrere tutti insieme. Ne manca uno, e si torna al vecchio regime.

#CondizioneChi la deve garantire
1La struttura è già munita di autorizzazione paesaggistica riferita anche alle aree attrezzate (utenze elettriche, idriche, fognarie)Il campeggio
2Il mezzo ha le caratteristiche dei veicoli ricreazionali secondo UNI EN 13878:2007 e aggiornamentiIl produttore della casa mobile
3Possiede i requisiti per la circolazione o il trasporto su stradaIl produttore / il proprietario
4È conforme alla normativa regionale di settore, se esistenteVariabile per regione
5Nessun collegamento permanente al suoloInstallazione
6Reti tecnologiche con sistemi facilmente rimovibili + rimozione a fine attività senza alterare i luoghiInstallazione

La condizione numero uno è quella che decide tutto. Se il campeggio non ha l’autorizzazione paesaggistica estesa alle aree attrezzate, il decreto non si applica e si resta al regime ordinario. Per questo, prima di comprare una casa mobile da mettere in una struttura vincolata, la domanda da fare al direttore è una sola: la struttura ha l’autorizzazione paesaggistica riferita anche alle aree attrezzate?

Cosa NON cambia (e qui si sbaglia spesso)

Il DPR 73/2026 è chirurgico. Tocca solo le strutture turistico-ricettive all’aperto già autorizzate. Tutto il resto resta com’era:

  • Casa mobile su terreno privato: serve ancora il permesso di costruire se l’installazione è permanente. Nessuna novità da questo decreto. Resta valida la guida su cosa serve davvero per la casa mobile su terreno privato.
  • Casa mobile su terreno agricolo: l’uso abitativo stabile resta vietato salvo l’eccezione dell’imprenditore agricolo. Il decreto non sposta nulla qui.
  • Strutture senza autorizzazione paesaggistica: se il campeggio non è autorizzato sotto il profilo paesaggistico, l’esclusione non scatta.

In sostanza: il decreto premia chi è già in regola. Non sana situazioni irregolari, non apre le zone vincolate al fai-da-te.

L’altra metà del decreto: la procedura semplificata

C’è una seconda modifica, all’Allegato B, lettera B.26. Alcuni interventi sulle strutture ricettive all’aperto già autorizzate passano dall’autorizzazione ordinaria a quella semplificata:

  • realizzazione di infrastrutture a rete
  • modifica del numero delle aree attrezzate
  • diversa collocazione delle aree attrezzate con utenze

Con un limite netto: solo se non ci sono nuove costruzioni e non aumenta la capacità ricettiva. È un alleggerimento per i gestori, non una corsia libera per espandere.

Come si inserisce nel quadro del Decreto Casa

Chi segue la normativa del settore ricorderà il Decreto Casa e il Salva Casa, che avevano già tolto il titolo abilitativo edilizio per le case mobili nelle strutture ricettive autorizzate. Il DPR 73/2026 lavora sull’asse parallelo: non l’edilizia, ma il paesaggio. I due provvedimenti insieme chiudono il cerchio: dentro un campeggio autorizzato e in regola, la casa mobile non richiede né titolo edilizio specifico né nulla osta paesaggistico, a patto che ricorrano le condizioni di ciascun regime.

Resta da fare attenzione a non confondere i due piani: l’esenzione edilizia del Salva Casa e l’esclusione paesaggistica del DPR 73/2026 hanno presupposti diversi. Una struttura può essere a posto sul primo e carente sul secondo. Vanno verificati entrambi.

Cosa fare, in pratica

Se stai valutando l’acquisto di una casa mobile usata da collocare in un campeggio in zona vincolata:

  1. Chiedi al campeggio se ha l’autorizzazione paesaggistica riferita anche alle aree attrezzate (condizione 1). Senza, il decreto non aiuta.
  2. Verifica la targhetta della casa mobile: conformità EN 13878 e requisiti di trasporto su strada (condizioni 2 e 3).
  3. Controlla la normativa regionale: alcune regioni hanno regole proprie sui mezzi ricreazionali (condizione 4).
  4. Niente collegamenti permanenti: la casa mobile deve restare un manufatto rimovibile (condizioni 5 e 6).

Se i quattro punti sono coperti, dal 27 maggio 2026 l’ingresso in campeggio è un attrito burocratico in meno.


Riferimento normativo: DPR 73 del 20 febbraio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 12 maggio 2026, modificativo del DPR 31/2017. Norma tecnica citata: UNI EN 13878:2007 (veicoli ricreazionali, terminologia). Questa pagina viene aggiornata se intervengono circolari interpretative o modifiche regionali.

f

Casa Mobili Italia: la community su Facebook

Il gruppo Facebook con migliaia di proprietari, futuri acquirenti e venditori di case mobili in Italia. Annunci verificati, esperienze reali, domande risposte da chi vive davvero in casa mobile.

Unisciti al gruppo →

Domande frequenti su case mobili autorizzazione paesaggistica

Da quando le case mobili nei campeggi non hanno più bisogno dell'autorizzazione paesaggistica? +
Dal 27 maggio 2026, data di entrata in vigore del DPR 73/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 12 maggio 2026. Il decreto modifica il DPR 31/2017, il regolamento che elenca gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o soggetti a procedura semplificata.
In quali strutture vale l'esclusione dal nulla osta paesaggistico? +
Solo nelle strutture turistico-ricettive all'aperto già munite di autorizzazione paesaggistica, e a condizione che quell'autorizzazione si riferisca anche alle aree attrezzate con utenze elettriche, idriche e fognarie. Campeggi, villaggi turistici e resort open-air autorizzati rientrano. Un terreno privato o agricolo no: lì il quadro non cambia.
Quali requisiti deve avere la casa mobile per rientrare nell'esclusione? +
Sei requisiti, tutti insieme: 1) la struttura è già autorizzata anche per le aree attrezzate; 2) il mezzo ha le caratteristiche dei veicoli ricreazionali secondo la norma UNI EN 13878:2007; 3) possiede i requisiti per circolazione o trasporto su strada; 4) è conforme alla normativa regionale di settore, se esiste; 5) non ha collegamenti permanenti al suolo; 6) è collegato alle reti con sistemi facilmente rimovibili ed è rimovibile a fine attività senza alterare i luoghi.
Cosa succede se manca anche una sola di queste condizioni? +
L'esclusione non è automatica. Se manca un requisito tecnico, o se la struttura non è già autorizzata sotto il profilo paesaggistico, resta necessario valutare l'assoggettamento ad autorizzazione paesaggistica ordinaria o semplificata. In zona vincolata senza i requisiti, la regola pre-2026 vale ancora: nulla osta preventivo.
Questo cambia qualcosa per chi mette la casa mobile su terreno privato o agricolo? +
No. Il DPR 73/2026 interviene solo sulle strutture turistico-ricettive all'aperto già autorizzate. Su terreno privato la casa mobile permanente richiede ancora permesso di costruire; su terreno agricolo l'uso abitativo stabile resta vietato salvo l'eccezione dell'imprenditore agricolo. Per quei casi vale ancora la guida sul terreno privato e quella sul terreno agricolo.
Devo fare qualcosa io che compro una casa mobile usata da mettere in campeggio? +
Direttamente no: l'adempimento (o la sua assenza) riguarda il rapporto tra la struttura ricettiva e la Soprintendenza, non il singolo proprietario. Ma è una buona notizia indiretta: la semplificazione riduce un attrito burocratico che a volte rallentava l'ingresso di nuove case mobili in campeggi vincolati. Prima di comprare, chiedi comunque al direttore del campeggio se la struttura ha l'autorizzazione paesaggistica riferita anche alle aree attrezzate: è la condizione numero uno.
Quali interventi nei campeggi restano soggetti ad autorizzazione semplificata? +
Il DPR 73/2026 modifica anche l'Allegato B, lettera B.26: restano in procedura semplificata la realizzazione di infrastrutture a rete, la modifica del numero delle aree attrezzate e la loro diversa collocazione, purché senza nuove costruzioni e senza aumento della capacità ricettiva. È un alleggerimento, non una liberalizzazione totale.